30 Dicembre 2021
30 Dicembre 2021
Il decreto legge “Riaperture n. 52/2021”, ha posticipato al 1° gennaio 2022 l’obbligo di rendere pubbliche le somme percepite da enti ed amministrazioni varie.
CHI SONO OBBLIGATI
Tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:
– ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
– società di persone (Snc, Sas);
– società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
– società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono esclusi i liberi professionisti.
QUALI AIUTI DEVONO ESSERE PUBBLICATI
Tutti gli aiuti/contributi/finanziamenti percepiti da enti pubblici, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro.
Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti sono complessivamente soggetti all’obbligo pubblicitario. Se invece i singoli aiuti inferiori a 10.000 euro, tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa.
Pertanto per l’anno 2020 andranno considerati gli aiuti ed i contributi incassati nel 2020
I contributi e finanziamenti incassati nel 2021 andranno pubblicizzati nel 2022.
I “Contributi a fondo perduto COVID” erogati da Inps ed Agenzia dell’Entrate percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria NON RIENTRANO nell’ambito degli obblighi informativi previsti dalla Legge n.124/2017.
DOVE E COME PUBBLICIZZARE GLI AIUTI
La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale. Le imprese che non hanno un proprio sito internet, possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria di appartenenza. Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.
LE SANZIONI PREVISTE
In caso di mancato adempimento sono previste sanzioni pesanti così definite:
– Sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, nonché sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione;
– Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.