Il decreto legge “Riaperture n. 52/2021”, ha
posticipato al 1° gennaio 2022 l’obbligo
di rendere pubbliche le somme percepite da enti ed amministrazioni varie.
CHI SONO OBBLIGATI
Tutti
quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:
– ditte
individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile
ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei
minimi, regime forfettario);
– società
di persone (Snc, Sas);
– società
di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
– società
cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono
esclusi i liberi professionisti.
QUALI AIUTI DEVONO ESSERE PUBBLICATI
Tutti gli
aiuti/contributi/finanziamenti percepiti da enti pubblici, se di importo
complessivo superiore a 10.000 euro.
Pertanto,
se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente,
le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti sono complessivamente
soggetti all’obbligo pubblicitario. Se invece i singoli aiuti inferiori a
10.000 euro, tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi, non vi è
obbligo di pubblicazione.
L’importo è
su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa.
Pertanto per
l’anno 2020 andranno considerati gli aiuti ed i contributi incassati nel
2020
I
contributi e finanziamenti incassati nel 2021 andranno pubblicizzati nel 2022.
I “Contributi a fondo perduto COVID” erogati da Inps ed Agenzia
dell’Entrate percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria NON
RIENTRANO nell’ambito degli obblighi informativi previsti dalla Legge
n.124/2017.
DOVE E COME PUBBLICIZZARE GLI AIUTI
La
pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale. Le imprese che non hanno un
proprio sito internet, possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet
delle Associazioni di Categoria di appartenenza. Le società di capitali
che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni)
assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota
integrativa di bilancio.
LE SANZIONI PREVISTE
In caso di mancato adempimento sono previste
sanzioni pesanti così definite:
– Sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con
un minimo di 2.000 euro, nonché sanzione accessoria dell’adempimento agli
obblighi di pubblicazione;
– Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che
il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della
restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.